LEGGE
REGIONALE N. 12 DEL 2-08-1993 REGIONE PUGLIA
<< Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere >>.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N.
108 del 6 agosto 1993
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la
seguente legge:
TITOLO I GENERALITA'
ARTICOLO 1 (Oggetto della legge) 1.
In attuazione della legge 17 maggio 1993, nº 217, la
presente legge disciplina l' attività delle
strutture ricettive extralberghiere.
ARTICOLO 2 (Definizione delle strutture)
1. Sono definite strutture extralberghiere:
- case per ferie;
- ostelli per la gioventù ;
- esercizi affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze;
- alloggi agrituristici.
ARTICOLO 3 (Case per ferie)
1. Sono << case per ferie >> le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e
gestite. al di fuori dei canali normali commerciali,
da enti pubblici, associazioni o enti religiosi,
operanti senza scopo di lucro, per il conseguimento
di finalità sociali, culturali, religiose o
sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno
dei propri adempimenti e loro familiari.
ARTICOLO 4 (Ostelli per la gioventù )
1. Sono << ostelli per la gioventù >> le strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno e il
pernottamento dei giovani.
ARTICOLO 5 (Affittacamere)
1. Sono << esercizi di affittacamere >> le strutture
composte da non più di sei camere ubicate in non più
di due appartamenti di uno stesso stabile nei quali
sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi
complementari.
2. La capacità ricettiva non può essere superiore a
n. 12 posti letto.
3. L' attività di affittacamere può essere
esercitata in modo complementare rispetto all'
esercizio di ristorazione qualora sia svolta da un
medesimo titolare in una struttura immobiliare
unitaria.
ARTICOLO 6 (Case e appartamenti per vacanze)
1. Sono << case e appartamenti per vacanze >> gli
immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale
per l' affitto ai turisti di almeno tre case o
appartamenti senza offerta di servizi centralizzati
e somministrazione di alimenti e bevande, nel corso
di una o più stagioni, con contratti aventi validità
non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore
a sette giorni.
2. Ai sensi dell' art. 2082 del codice civile si
considera gestione imprenditoriale l' attività
economica organizzata e non occasionale per l'
affitto di appartamenti o case ad uso turistico, ivi
compreso il turismo connesso a motivi di lavoro,
affari, studio ed altri simili.
ARTICOLO 7 (Alloggi agrituristici)
1. Sono << alloggi agrituristici >> i locali siti in
fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai
turisti da imprenditori agrituristici, singoli o
associati, regolarmente iscritti all' Albo regionale
degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell'
art. 2135 cc, esercitano un' attività diretta alla
coltivazione del fondo.
2. L' attività di ospitalità deve essere svolta
dagli imprenditori agrituristici come attività
secondaria e, comunque, integrativa all' attività
agricola secondo la normativa della legge regionale
vigente sull' agriturismo.
3. Non possono essere adibite all' attività di
ospitalità persone non appartenenti al nucleo
familiare dell' imprenditore o normalmente
conviventi con esso e, comunque, nel rispetto del
terzo comma dell' art. 239 bis cc.
TITOLO II CARATTERISTICHE TECNICHE - FUNZIONALI
ARTICOLO 8 (Case per ferie)
1. Le case per ferie devono possedere i requisiti
previsti dai regolamenti igienico - sanitari
comunali.
2. In particolare devono avere:
una superficie minima delle camere, al netto di ogni
locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto
e mq 12 per le camere a due letti, con un incremento
di superficie di mq 4 per ogni letto in più .
Qualora il tipo di utenza della struttura lo
consenta, a ciascun letto può essere sovrapposto un
altro letto senza dover incrementare superfici e
cubature delle camere. Per il rispetto degli altri
rapporti si computano invece i posti letti
effettivi;
un wc ogni 10 posti letto, n. 1 bagno o doccia ogni
12 posti letto, n. 1 lavabo ogni n. 6 posti letto.
Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere
dotate di servizi igienici privati;
l' arredamento minimo per le camere da letto deve
essere composto da: letto, sedia o sgabello,
scomparto armadio per perona, cestino rifiuti per
camera;
locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla
sala pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq
0,50 per ogni posto letto effettivo;
idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le
disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili
del Fuoco;
impianti elettrici conformi alle norme ENPI - CEI;
cassetta di pronto soccorso con medicamenti indicato
dall' autorità sanitaria. che potrà richiedere, in
relazione all' ubicazione, dimensioni ed utenza dei
complessi, l' allestimento di un locale per
infermeria;
telefono, di norma, ad uso degli ospiti.
3. Le camere ed i servizi dovranno essere disposti
in settori separati per uomini e donne.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle
presenti disposizioni, si applicano le prescrizioni
sanitarie previste per le aziende alberghiere dal RD
24 maggio 1925, n. 1102 e successive modificazioni.
ARTICOLO 9 (Ostelli per la gioventù )
1. Gli ostelli per la gioventù devono avere le
stesse caratteristiche tecniche e funzionali
previste dal precedente art. 8 della presente legge.
2. Negli ostelli per la gioventù deve essere
garantita, oltre alla prestazione dei servizi di
base, anche la disponibilità di strutture e di
servizi atti all' appagamento di finalità culturali,
di svago, di sport e di socializzazione.
3. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati
di particolari strutture che consentano il soggiorno
di gruppi autogestiti secondo autonome modalità
organizzative, nell' ambito e sotto la
responsabilità del titolare dell' autorizzazione.
ARTICOLO 10 (Affittacamere)
1. I locali destinati all' esercizio di
affittacamere devono possedere le caratteristiche
strutturali ed igienico - edilizie previste per i
locali di abitazione del regolamento comunale.
2. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi
della normale organizzazione familiare, i seguenti
servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo
della camera:
pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente e,
comunque, almeno una volta alla settimana; - cambio
della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno
una volta alla settimana;
fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda
e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si
deve poter accedere senza attraversare locali o
servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un
servizio igienico - sanitario completo di: wc,
lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da
bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto l' arredamento minimo deve
essere costituito da: letto, sedia o sgabello per
persona, armadio e cestino rifiuti.
ARTICOLO 11 (Case e appartamenti per vacanze)
1. Le strutture destinate all' attività ricettiva
per case e appartamenti per vacanze devono possedere
i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti
dalle norme di legge e regolamentari per i locali di
civile abitazione.
2. L' utilizzo di case ed appartamenti per vacanze
non comporta modifica di destinazione d' uso dei
medesimi ai fini urbanistici.
3. Nella gestione delle case ed appartamenti per
vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi
essenziali:
pulizie delle unità abitative ad ogni cambio di
cliente;
fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento
ed eventualmente gas;
assistenza di manutenzione delle unità abitative, di
riparazione e di sostituzione di arredi non
funzionali;
servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.
4. La gestione di case ed appartamenti per vacanza
non può , comunque, comprendere la somministrazione
di cibi e bevande nè l' offerta di servizi
centralizzati caratteristici delle aziende
alberghiere.
ARTICOLO 12 (Alloggi agrituristici)
1. I locali destinati all' esercizio di attività
agrituristica devono garantire una superficie
minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 8
per ogni posto letto e possedere le caratteristiche
strutturali ed igienico - sanitarie previste dal
regolamento comunale per le civili abitazioni.
2. Gli ingressi alle camere da letto destinate agli
ospiti devono avere accesso diretto senza
attraversare i locali o i servizi destinati alla
famiglia dell' imprenditore agricolo o ad altro
ospite.
3. Gli appartamenti o i locali in genere di
ospitalità devono essere dotati di un servizio
igienico - sanitario completo di wc con acqua
corrente, lavabo e specchio, per ogni 8 persone o
frazione di 8 superiore a 2, escluso le persone
appartenenti al nucleo familiare o conviventi dell'
imprenditore agricolo.
4. Per ogni camera da letto, l' arredamento minimo
deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello
per persona, armadio e cestino da rifiuti.
5. L' utilizzo di immobili rurali per l' esercizio
di alloggio agrituristico non comporta modifiche di
destinazione d' uso dei medesimi ai fini
urbanistici.
6. I locali degli alloggi agrituristici devono far
parte della struttura dell' azienda ed essere siti,
di norma, nell' ambito domestico dell' imprenditore
o in contiguità dello stesso in modo da consentire
un rapporto costante di ospitalità .
7. Negli alloggi agrituristici possono essere
somministrati solo cibi e bevande di prodotti propri
o di quelli tipici locali.
TITOLO III OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
ARTICOLO 13 (Autorizzazione di esercizio)
1. Per ottenere l' autorizzazione all' esercizio
delle strutture ricettive extralberghiere di cui
all' art. 2 della presente legge, i titolari o i
gestori di esercizio devono presentare al Comune
competente per territorio apposita domanda sulla
base di quanto previsto dai successivi artt. 14, 15,
16 e 17 della presente legge.
ARTICOLO 14 (Case per ferie e ostelli per la
gioventù )
1. L' esercizio dell' attività ricettiva delle case
per ferie e degli ostelli per la gioventù è soggetto
ad autorizzazione comunale, previa stipula di
apposita convenzione che individua e regola:
i soggetti che possono utilizzare la struttura nel
rispetto dei precedenti artt. 3 e 4 della presente
legge;
il tipo dei servizi in rapporto alle finalità cui la
struttura è finalizzata e definiti dai precedenti
artt. 8 e 9;
le tariffe;
la durata minima della permanenza degli ospiti;
il numero dei posti letto negli ostelli per la
gioventù da riservare ai giovani in transito;
il regolamento per l' uso della struttura;
il tipo di gestione che deve garantire l' uso delle
strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto
alle finalità per cui è autorizzato il complesso;
le modalità ed i limiti di utilizzazione per i
diversi scopi ricettivi degli ostelli per la
gioventù periodi in cui sono occupati dall' utenza
giovanile;
i periodi di apertura.
2. L' autorizzazione all' esercizio può comprendere
la somministrazione di cibi e bevande limitatamente
alle sole persone alloggiate e alle altre che
possono utilizzare la struttura in conformità alle
finalità sociali cui la stessa è destinata e nei
limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il
Comune.
3. Oltre all' autorizzazione di cui al precedente
comma, il Comune può rilasciare a Enti Pubblici,
associazioni od Enti religiosi, apposito << nulla -
osta >> all' utilizzo degli immobili non destinati
abitualmente alla ricettività collettiva, in
occasione di manifestazioni o raduni e, comunque,
per periodi non superiori a 30 giorni.
ARTICOLO 15 (Esercizi di affittacamere) 1
. Chi intende esercita l' attività di affittacamere
deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune
competente per territorio.
2. Ai sensi dell' art. 6 del DPR n. 375 del 4- 8-
88, qualora l' attività di affittacamere venga
esercitata nei modi previsti dall' ultimo comma del
precedente art. 5 della seguente legge, il titolare
dell' esercizio è obbligato ad iscriversi alla
sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio previsto dall' art. 5 della legge 27
maggio 1983, n. 217.
3. Nell' autorizzazione comunale devono essere
specificati i seguenti elementi:
generalità del titolare dell' esercizio;
numero ed ubicazione dei vani destinati all'
attività ricettiva; - numero dei posti letto;
servizi igienici a disposizione degli ospiti;
servizi accessori offerti;
periodi in cui viene offerta l' ospitalità ;
classificazione;
eventuale servizio di ristorazione.
ARTICOLO 16 (Case e appartamenti per vacanze)
1. L' attività di gestione di case e appartamenti
per vacanze in forma imprenditoriale è soggetta a
preventiva autorizzazione del Comune competente per
territorio ove sono ubicati gli immobili.
2. Nell' autorizzazione devono essere specificati i
seguenti elementi:
generalità del richiedente;
generalità del rappresentante legale della gestione,
qualora l' attività non sia esercitata direttamente
dal titolare dell' immobile;
periodi di attività dell' esercizio;
caratteristiche e modalità di prestazione dei
servizi;
ubicazione e caratteristiche delle case e
appartamenti che vengono gestiti.
3. Il titolare dell' autorizzazione a gestire case e
appartamenti per vacanze è tenuto a comunicare al
Comune ogni variazione del numero e delle
caratteristiche delle case e degli appartamenti di
cui dispone per la gestione.
4. Il titolare o il gestore dell' attività ricettiva
di cui al presente articolo è tenuto a iscriversi
alla sezione speciale del registro degli esercenti
il commercio previsto dall' art. 5 della legge 27
maggio 1983, n. 217.
5. Per speciali esigenze connesse a festività o
manifestazioni di interesse locale, o per
particolari periodi dell' anno, il Sindaco può , con
singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe
nei limiti stabiliti dal 1o comma del precedente
art. 6.
ARTICOLO 17 (Alloggi agrituristici)
1. L' esercizio dell' attività agrituristica è
soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Nella domanda per ottenere l' autorizzazione di
esercizio l' interessato deve dichiarare:
di essere iscritto nell' apposito albo regionale
degli operatori agrituristici;
generalità del dichiarante;
caratteristiche e dimensioni dell' azienda agricola;
numero e ubicazione dei vani destinati all' attività
ricettiva;
numero dei posti letto;
servizi igienici a disposizione degli ospiti;
servizi accessori offerti;
periodi in cui viene data ospitalità e, comunque,
non inferiore a 60 giorni l' anno;
prezzi massimi che s' intendono praticare per ogni
servizio e prestazione.
TITOLO IV NORME COMUNI
ARTICOLO 18 (Accertamenti dei requisiti)
1. Il Comune provvede al rilascio dell'
autorizzazione per l' esercizio delle attività di
cui agli articoli precedenti della presente legge
dopo aver accertato la sussistenza di tutti i
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti nonchè di
quelli previsti dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico
delle leggi di PS approvato con RDL 18 giugno 1931,
n. 773.
2. Gli accertamenti dei requisiti strutturali sono
effettuati dal Comune attraverso:
sopralluoghi diretti di personale tecnico all' uopo
abilitato;
dichiarazione, sottoscritta dall' interessato e
controfirmata da un tecnico abilitato, attestante la
conformità delle strutture e dell' impiantistica
connessa agli specifici requisiti tecnico -
funzionali.
ARTICOLO 19 (Rinnovi e dichiarazioni annuali)
1. L' autorizzazione, anche a carattere stagionale,
viene rinnovata annualmente, a presentazione di
domanda, di norma mediante vidimazione sull' atto
originale, previo pagamento delle tasse di
concessione e delle tasse eventualmente dovute a
qualsiasi titolo.
ARTICOLO 20 (Comunicazioni del provvedimento)
1. Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni, deve
dare contestualmente comunicazione all' Assessorato
regionale al Turismo e all' Ente Turistico
competente per territorio.
2. Analoga comunicazione deve essere fatta anche per
le diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.
ARTICOLO 21 (Diffida, sospensioni, revoca)
1. Ferme restando le competenze in materia delle
Autorità di Pubblica Sicurezza, l' autorizzazione
all' esercizio delle attività ricettive disciplinate
dalla presente legge è revocata dal Comune nei
seguenti casi:
qualora vengano a mancare uno o più requisiti
necessari per il rilascio;
qualora l' attività venga a risultare dannosa o
contraria agli scopi per i quali era stata
rilasciata.
2. Nei casi di irregolarità minori, il Comune può
procedere alla diffida e alla successiva sospensione
temporanea dell' autorizzazione.
ARTICOLO 22 (Cessazione temporanea dell'
attività ricettiva)
1. Il titolare di una delle strutture di cui agli
articoli precedenti della presente legge che intenda
procedere alla sospensione temporanea o alla
cessazione dell' attività deve darne preventiva
comunicazione al Comune.
2. Il periodo di sospensione temporanea dell'
attività non può essere superiore a sei mesi,
prorogabile dal Comune, per fondati motivi, di altri
sei mesi. Decorso tale termine l' attività si
intende definitivamente cessata.
ARTICOLO 23 (Riepiloghi annuali)
1. Il Comune è tenuto a trasmettere all' Assessorato
regionale al Turismo e all' Ente Turistico
competente per territorio i riepiloghi annuali delle
strutture ricettive in attività .
2. Il riepilogo di cui al comma precedente deve
essere trasmesso improrogabilmente entro il 31
dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 24 (Denuncia e pubblicità dei
prezzi)
1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive
indicate nella presente legge devono presentare all'
Amministrazione provinciale competente per
territorio e, per conoscenza, all' Assessorato
regionale al Turismo apposita denuncia dei prezzi
nel rispetto delle procedure indicate dalla legge
25- 8- 1991, nº 284 e dall' art. 4 del Decreto del
16- 10- 1991.
2. Ai sensi del quinto comma dell' art. 4 del
Decreto 16- 10- 1991, la mancata o incompleta
comunicazione della denuncia dei prezzi entro i
termini previsti comporta l' implicita conferma
delle precedenti tariffe, salva, in ogni caso, l'
applicazione delle sanzioni di cui all' art. 30
della presente legge.
3. E' fatto obbligo ai gestori di tenere esposta, in
modo ben visibile al pubblico, nell' ufficio di
ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale
siano indicati i prezzi conformemente alla denuncia
vidimata di cui al primo comma del presente
articolo.
4. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le
indicazioni relative in italiano, inglese, francese
e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni
della Regione e vengono forniti dall'
Amministrazione provinciale competente per
territorio.
ARTICOLO 25 (Classificazione e comparazione ai
fini tributari)
1. Gli alloggi utilizzati per l' esercizio di
affittacamere sono classificati dal Comune, ai fini
della comparazione alle categorie previste dal
Decreto Legislativo n. 230 del 22- 6- 1991, lettera
f), numero d' ordine 7.
ARTICOLO 26 (Denuncia dei dati statistici)
1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive
indicate nella presente legge devono presentare,
entro il quinto giorno del mese successivo, all'
Ente turistico competente per territorio, i modelli
ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico
sulla base delle vigenti disposizioni di legge in
materia.
ARTICOLO 27 (Funzioni di vigilanza e
controllo)
1. Ferme restando le competenze dell' Autorità di
Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di
controllo sull' osservanza delle disposizioni
previste dalla presente legge sono esercitate dal
Comune.
2. La regione verifica che sia data attuazione alle
disposizioni di cui alla presente legge mediante
controlli ispettivi per mezzo di personale proprio o
avvalendosi del personale dell' Ente Turistico
competente per territorio espressamente incaricato
dall' Assessorato regionale al Turismo.
ARTICOLO 28 (Osservanza di norme statali e
regionali)
1. E fatta salva l' osservanza di norme statali e
regionali che regolano l' esercizio dell' attività
ricettiva non prevista dalla presente legge e, in
particolare, di quelle riguardanti la pubblica
sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la
tutela igienico - sanitaria e l' uso e la tutela del
suolo.
ARTICOLO 29 (Accertamento delle violazioni e
irrogazioni delle sanzioni)
1. L' accertamento delle violazioni e l' irrogazione
delle sanzioni di cui alla presente legge sono
effettuati dal Comune cui spetta l' esercizio della
vigilanza ed al quale sono devoluti i proventi delle
sanzioni previste dal successivo art. 30 in base
alla vigente normativa regionale in materia << Norme
di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale >> e
successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 30 (Sanzioni)
1. Ferma restando l' applicazione delle norme
penali, chiunque pone in esercizio una delle
strutture ricettive disciplinate dalla presente
legge sprovvisto dell' autorizzazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento della
somma di L. 1.000.000 e L. 3.000.000;
- chiunque trasgredisce agli obblighi previsti dal
1o comma del precedente articolo 24 è soggetto al
pagamento della sanzione da L. 500.000 a Lº
1.500.000;
- il ritardato adempimento nei termini di cui al 1o
comma dell' art. 24 della presente legge è soggetto
alla sanzione amministrativa da L. 250.000 a Lº
500.000;
- l' omessa esposizione di tabelle e cartellini
prezzi di cui al 4o comma dell' art. 24 della
presente legge comporta la sanzione amministrativa
da Lº 250.000 a L. 500.000;
- l' applicazione dei prezzi superiori a quelli
denunziati, oltre alle sanzioni previste dalla
vigente normativa statale in materia di prezzi,
comporta anche il pagamento di una pena pecuniaria
da Lº 500.000 a L. 1.000.000;
- il superamento della capacità ricettiva
autorizzata comporta la sanzione amministrativa del
pagamento della somma da L. 500.000 a L. 750.000.
2. E' soggetto all' applicazione di sanzioni
amministrative, con il pagamento della somma a Lº
1.500.000 a L. 3.000.000, il titolare di esercizio
che attribuisca al proprio esercizio, con scritti,
stampati o con qualsiasi altro modo, una
denominazione o una insegna diversa da quella
autorizzata oppure afferma la sussistenza di
attrezzature non conformi a quelle effettivamente
esistenti.
3. La mancata denuncia dei dati statistici di cui
all' art. 26 della presente legge è soggetta alle
sanzioni previste dall' art. 11 del DL 6 giugno
1989, nº 322.
ARTICOLO 31 (Disposizioni transitorie e
finali)
1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le strutture ricettive già
operanti, ai fini del proseguimento dell' attività
ricettiva, devono essere adeguate alle
caratteristiche funzionali ed ai requisiti di cui
alla presente legge.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i titolari o legali
rappresentanti delle strutture ricettive denominate
<< esercizi di affittacamere >> e << case e
appartamenti per vacanze >> devono presentare
domanda al Comune in cui è ubicata la struttura per
ottenere l' autorizzazione di cui alle disposizioni
della presente legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla
presente legge si rinvia, in quanto compatibile,
alla normativa statale.
ARTICOLO 32 (Enti Turistici territoriali)
1. In attesa della riforma dell' intero settore
turistico regionale, le competenze attribuite dalla
presente legge agli Enti turistici competenti per
territorio vengono esercitate dagli Enti Provinciali
per il Turismo fino alla data di costituzione delle
Aziende di promozione Turistica( AAPPTT). La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia. Data a Bari, addì 2 agosto
1993